Rev. 0 del 09.01.2025
Misure per la prevenzione dalle molestie e violenze sui luoghi di Lavoro e politiche antidiscriminazione Policy Aziendale
Servizi Integrati Srl si pone tra i suoi obiettivi primari quello di fornire un ambiente di lavoro sicuro e privo di minacce fisiche e violenza di qualsiasi tipo, in conformità alla Legge n. 4 del 15 gennaio
2021 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21
giugno 2019.
Servizi Integrati seleziona e promuove i propri collaboratori e dipendenti in base a fattori comprovati come le competenze professionali e le prestazioni sul lavoro, e non in base alla razza, al sesso, al colore della pelle, alla religione, all’età, alla nazionalità, all’orientamento sessuale, all’invalidità o a qualunque altro fattore nel rispetto dei principi costituzionali della Repubblica
Italiana.
La società si impegna nel sostenere un ambiente di lavoro inclusivo, equo, partecipativo e professionale, privo di qualsiasi forma o tipo di molestie, di comportamenti sessualmente inappropriati e di atti di bullismo, e nel promuovere parità di trattamento ed educazione sui comportamenti inappropriati.
La presente Policy è stata formulata sulla base delle indicazioni nelle seguenti fonti esterne:
• Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A;
• UN Global Compact and UN Women, Women’s Empowerment Principles (and Gender-Based Violence and Harassment at Work Policy Template);
• Linee Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per le imprese multinazionali;
• Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 del 2019 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108° sessione della Conferenza Generale della medesima Organizzazione (di seguito Convenzione 190);
• Raccomandazione n. 206 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro;
• Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework;
• Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e impiego e prevede che le molestie siano
considerate una forma di discriminazione laddove si verifichi un comportamento indesiderato con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e creare un ambiente intimidatorio, ostile,
umiliante o offensivo;
• Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sull’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;
• Accordo Quadro europeo del 26/04/2007 – Forme di molestie e di violenza sul luogo di lavoro, che fornisce ai datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti un quadro di azioni concrete per
individuare, prevenire e gestire le situazioni di molestie e violenze sul luogo di lavoro
Principi ed obiettivi:
Servizi Integrati ha ottenuto specifiche certificazioni in materia di parità di genere, inclusione in particolare è Certificata UNI ISO 30415:2021 e UNI PDR 125:2022
La società è fermamente convinta che qualsiasi molestia, discriminazione atto di bullismo o comportamento sessualmente inappropriato configuri una minaccia per la dignità della persona che lo subisce, pregiudicando la sua integrità psicofisica, le sue prestazioni lavorative e infine la reputazione dell’azienda.
La presente Policy, inoltre, trova applicazione anche nei confronti di qualsiasi molestia attuata a danno del personale dipendente che si verifichi fuori servizio o fuori sede in circostanze aventi in ogni caso natura lavorativa (e.g., trasferte, eventi aziendali, etc.), compreso il comportamento che avviene attraverso l’uso di dispositivi aziendali ed i relativi canali di comunicazione. In particoare,
con tale ultima fattispecie, si fa riferimento alle molestie perpetrate con mezzi elettronici che includono: telefono, segreteria telefonica, messaggi di testo o con immagini, programmi di messaggistica istantanea o qualsiasi social media e/o piattaforma di rete.
Servizi Integrati Srl intende offrire garanzie a tutti i dipendenti della Società affinchè venga garantito trattamento di rispetto e dignitoso e che gli stessi lavoratori siano promotori dello stesso trattamento nei confronti degli altri (colleghi, personale somministrato, personale a tempo determinato, stagisti, presso clienti destinatari, fornitori, etc.).
Lo scopo di questa “Policy” è garantire che, coerentemente con i valori della Società, i dipendenti possano prosperare in un luogo di lavoro libero da ogni forma di violenza sul posto di lavoro.
La Policy si applica a tutto il personale della Società e a tutti coloro che lavorano presso ogni sede di lavoro gestita dalla Società. Si applica a tutti i livelli, compresa la Direzione aziendale.
La Policy si applica (senza limitazioni) a tutte le seguenti situazioni che si verifichino:
➢ all’interno di locali o spazi di proprietà della Società o da questa comunque amministrati o gestiti;
➢ nell’utilizzo dei sistemi di comunicazione, delle attrezzature o delle risorse della Società;
➢ durante eventi, attività o corsi di formazione organizzati dalla Società anche se svolti fuori sede;
➢ durante viaggi di lavoro e/o trasferte indipendentemente dalla durata;
➢ ai pranzi/cene di lavoro o comunque nel corso di attività sociali connesse al rapporto di lavoro in essere con la Società;
➢ in ogni caso, durante lo svolgimento dell’orario di lavoro.
Le violazioni della Policy possono portare, a esclusiva discrezionalità della Società e coerentemente con le disposizioni di legge e di CCNL applicabili, a opportuni provvedimenti anche di natura
disciplinare (incluso, ove applicabile, il licenziamento ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. o il recesso senza preavviso dal contratto eventualmente in essere con un soggetto esterno quale un
consulente, fornitore o appaltatore etc.).
Valori di riferimento
In quanto parte del Sistema della Società aderisce e si ispira ai valori etici, con l’intento di realizzare una realtà conforme ai seguenti valori.
✓ Persona: mettiamo al primo posto i nostri clienti e le persone.
La Società è un’azienda di persone.
Apprezziamo e supportiamo le persone che lavorano per e con noi e i clienti che serviamo.
✓ Inclusione: apriamo le nostre porte a tutti senza discriminazione di genere, nazionalità, ceto sociale, di orientamento sessuale, invalidità, di religione, di associazione, di appartenenza a sindacato o parte politica.
Apprezziamo le diverse prospettive e vogliamo creare un ambiente accogliente e di supporto per tutti.
✓ Integrità: facciamo la cosa giusta.
Diamo priorità alla sicurezza e al benessere e crediamo che tutti coloro che lavorano nella Società abbiano il diritto di lavorare in un ambiente privo di molestie, violenza e
discriminazione.
✓ Comunità Locale: siamo dei buoni vicini.
Restituiamo qualcosa alle nostre comunità locali e pensiamo a livello globale per costruire un futuro migliore
Rispetto delle norme ambientali, impiego di mezzi, attrezzature, prodotti chimici di tipo ecologici, smaltimento rifiuti secondo norme in vigore.
✓ Famiglia: miglioriamo insieme.
Crediamo di avere tutti un ruolo da svolgere nella creazione di un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso, diversificato e inclusivo.
✓ Parità di Genere di trattamento
La nostra indetificazione del concetto di violenza e di discriminazione
La Società definisce la violenza sul posto di lavoro come “Qualsiasi situazione in cui una persona subisca abusi, minacce o aggressioni nell’ambito della propria attività lavorativa”.
Questo elenco di comportamenti, sebbene non esaustivo, fornisce esempi di condotta vietata:
➢ aggressione fisica, minaccia di aggressione o stalking a un dipendente, partner o cliente;
➢ possesso di un’arma o minaccia con un’arma;
➢ danneggiamento intenzionale dei beni di proprietà aziendale o di altra persona;
➢ comportamento aggressivo o ostile che crea nell’altra persona la ragionevole paura di subire
aggressioni o danni fisici;
➢ dichiarazioni offensive, moleste o intimidatorie, telefonate, messaggi vocali o messaggi di
posta elettronica ritenuti indesiderati o offensivi dal destinatario;
➢ epiteti razziali o culturali o altri commenti dispregiativi associati a minacce di crimini ispirati
dall’odio.
Con violenza e molestie di genere si intendono tutte le forme di violenza e le molestie (come sopra definito) attuate nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali. Rientrano fra la violenza e molestie di genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
✓ la violenza perpetrata, in forma fisica e/o psicologica, nei confronti di una persona per motivi legati al suo genere, identità di genere o orientamento sessuale, inclusa la violenza contro le donne e contro persone LGBTQIA+2 , e gli atti persecutori (c.d. stalking);
✓ la diffusione di immagini intime;
✓ le molestie sessuali (definite al paragrafo 6.2 di seguito) e la violenza sessuale, tentata o effettiva.
Con molestie sessuali si intendono le molestie poste in essere per ragioni connesse al sesso, le molestie a connotazione sessuale e i comportamenti sessualmente inappropriati. Le molestie sessuali e i comportamenti sessualmente inappropriati si configurano come delle vere e proprie discriminazioni fondate sul sesso e, in quanto tali, violano il principio della parità di trattamento fra uomini e donne. Le molestie sessuali, in particolare, includono qualsiasi condotta, a connotazione sessuale (espressa in forma fisica, verbale o non verbale), o la minaccia di porla in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefigga di causare, causi o possa essere percepita come causa di violazione della dignità della Persona Molestata o di creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Costituisce circostanza aggravante il fatto che la molestia sessuale venga accompagnata da minacce implicite od esplicite, o da ricatti da parte
di superiori gerarchici o di persone che possano comunque influire sulla costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di lavoro (c.d. molestia quid pro quo).
Nell’interesse di garantire la sicurezza e la protezione delle persone, la Società si riserva di valutare comportamenti ulteriori rispetto oltre a quelli sopra descritti, ogni volta che questi generino una ragionevole preoccupazione per il benessere dei dipendenti, degli ospiti aziendali o per la comunità. La Società incoraggia vivamente i dipendenti che subiscono abusi nell’ambito della propria sfera personale a segnalarli di modo che la Società possa fornire assistenza e supporto. Inoltre, la Società richiede ai dipendenti di segnalare qualsiasi circostanza che ragionevolmente presenti il rischio di violenza sul lavoro rivolgendosi ad una delle persone indicate di seguito. Per discriminazione si intende qualsiasi comportamento diretto e/o indiretto che discrimina ingiustamente ed illecitamente il lavoratore sulla base di:
o genere
o razza o l’origine etnica
o religione
o le convinzioni personali
o le disabilità
o l’età
o l’orientamento sessuale
o adesione ad associazioni sindacali,
o dallo svolgimento di attività sindacali
o partecipazione a scioperi.
Le discriminazioni sono vietate sia in fase di accesso all’occupazione e al lavoro, all’orientamento, alla formazione e alla riqualificazione professionale, sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, con riferimento, ad esempio, alle condizioni di lavoro, agli avanzamenti di carriera, alla retribuzione e ai motivi del licenziamento.
Tutti i dipendenti e il personale della Società sono tenuti a:
➢ sostenere i valori della Società;
➢ trattare tutti con rispetto e dignità;
➢ essere responsabili delle proprie azioni;
➢ contribuire a creare un ambiente di lavoro sicuro e privo di ostilità;
➢ riferire ogni incidente e/o abuso, minaccia o aggressione sul luogo di lavoro;
➢ completare tutti i training e programmi di formazione obbligatoria.
➢ Evitare ogni atto diretto e/o indiretto ovvero ogni azione o omission che comporti di fatto una discriminazione
Inoltre, i Responsabili di Area di Sito o i supervisori (sia presso le sedi di commessa del cliente che negli uffici del Società) sono tenuti a:
➢ adottare un comportamento sicuro, rispettoso e inclusivo;
➢ denunciare tutti i casi riguardanti le accuse di discriminazione, molestie, violenza e ritorsioni;
➢ prendere sempre sul serio le segnalazioni;
➢ investigare tali accuse in modo tempestivo e completo;
➢ imporre azioni correttive tempestive e proporzionate, ove necessarie;
➢ segnalare eventuali casi di cattiva condotta che potrebbero violare i principi contenuti nella Policy;
➢ assicurarsi che i Responsabili abbiano accesso alla formazione su come creare un posto di lavoro sicuro.
Violazione della Policy e segnalazioni
Se i dipendenti, i lavoratori temporanei o gli appaltatori indipendenti che lavorano per/con la Società ritengono che la loro sicurezza o quella degli altri sia in pericolo in qualsiasi momento, osono testimoni di o hanno subito un episodio di abuso, minaccia o aggressione in situazioni connesse allo svolgimento del lavoro, hanno la responsabilità di segnalare tale condotta a uno dei seguenti soggetti:
➢ Al Responsabile di Sede o di turno;
➢ Al responsabile di Area
➢ A componente della Direzione;
➢ A referente dell’ufficio personale;
➢ All’ufficio sicurezza, ASPP o l’RSPP
➢ Al Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza Aziendale
➢ Segnalazione anomia tramite cassetta fisica di raccolta segnalazioni
Le situazioni di emergenza e le minacce immediate di pericolo per le persone devono essere segnalate senza indugio alla Polizia o ad altro servizio di emergenza (in genere contattando telefonicamente il numero unico emergenze 112).
Quando si segnalano possibili episodi di violenza sul posto di lavoro, bisogna assicurarsi che vengano prese le misure appropriate come delineato nella Policy e pertanto verrà garantito il nostro supporto durante tutto il processo di indagine.
Sollevare dubbi o reclami relativi a comportamenti che potrebbero violare questa Policy, anche se non si è sicuri che siano contrari o meno, aiuterà la Società a garantire un luogo di lavoro sicuro e rispettoso.
Lavorare insieme per eliminare qualsiasi violenza sul posto di lavoro è fondamentale per proteggere la singola persona, altri dipendenti, i clienti e chiunque altro entri nei nostri luoghi di lavoro della Società.
Canali di comunicazione:
Spetta a tutti noi contribuire a rendere la Società un luogo di lavoro sicuro per tutti.
Non tolleriamo abusi, minacce o violenze di alcun tipo, come stabilito nella Policy. Non ci sarà alcuna ritorsione contro chiunque sollevi una preoccupazione o un reclamo su una qualsiasi condotta che potrebbe violare questa Policy e la Società garantirà la massima tutela a chiunque intenda segnalare condotte non in linea con la stessa.
L’obiettivo è sentirsi a proprio agio nel segnalare problemi senza timore di eventuali ritorsioni.
I Destinatari che vengano a conoscenza di presunte violazioni o di comportamenti illeciti o non conformi ai principi del presente documento e/o ai criteri di condotta adottati da Servizi Integrati
S.r.l., possono effettuare segnalazioni in totale anonimato inserendo in apposite cassetta posizionate in ogni sito aziendale, in postazioni non riprese da eventuali sistemi di sorveglianza, segnalazione analitica dei fatti, ovvero se ne ricorrono i casi tramite il canale anonimo di whistleblowing.
Cosa succede in presenza di reclamo?
La Società svolgerà gli opportuni accertamenti sugli episodi segnalati, in modo imparziale e tempestivo con l’ausilio di un consulente esterno esperto in materia, il quale dopo un attenta ed analitica valutazione dei fatti, e dopo aver effettuate ogni iniziativa che la legge ed il CCNL consente, presenterà una relazione alla Direzione HR ed all’Amministratore Unico, ai quali è rimessa la decisione sulle iniziative da intraprendere.
Il risultato degli accertamenti sarà comunicato alle parti interessate, ove la segnalazione non è avvenuta in forma anonima.
Protezione e supporto per le persone coinvolte
Chiunque presenti un reclamo o partecipi in buona fede a qualsiasi accertamento in relazione ad episodi segnalati ai sensi della Policy non subirà alcuna forma di ritorsione.
Ritorsione: significa punire qualcuno o intraprendere un’azione negativa sul posto di lavoro per aver sollevato una preoccupazione o un reclamo sulla base di quanto stabilito nella Policy o per aver partecipato alle fasi di accertamento degli episodi segnalati.
Gli esempi potrebbero includere, laddove le seguenti condotte fossero intraprese al fine di compiere una ritorsione e/o una discriminazione:
➢ licenziamento;
➢ riduzione della retribuzione, delle ore o assegnazione di turni di lavoro meno favorevoli;
➢ applicazione di sanzioni disciplinare o assegnazione di un dipendente a diversa attività;
➢ demansionamento o trasferimento di un dipendente.
Chiunque venga scoperto a fare ritorsioni contro qualcuno per aver sollevato dubbi di violazione a questo Policy sarà soggetto ad azione disciplinare in linea con le previsioni di legge e di CCNL
applicabili.
Revisioni ed Aggiornamenti
La Policy sarà sottoposta a revisioni periodiche e validata da parte del Comitato per la Sostenibilità e, al fine di garantirne l’effettiva attuazione e l’adeguatezza, sarà adattata a eventuali mutamenti del contesto esterno.
